Condizioni generali di vendita
Condizioni per le forniture e le prestazioni di IDENCOM Germany GmbH. Versione: 07/2024.
La presente traduzione è fornita a solo scopo informativo. Fa fede esclusivamente la versione tedesca.
§ 1 Ambito di applicazione
(1) Le presenti condizioni di vendita si applicano nei confronti di imprenditori, persone giuridiche o patrimoni separati di diritto pubblico a tutti i contratti, le forniture e le altre prestazioni di Idencom.
(2) Le presenti condizioni di vendita si applicano anche a tutte le future operazioni con il committente, nella misura in cui si tratti di negozi giuridici di natura analoga.
(3) Con la presente ci opponiamo espressamente a disposizioni contrastanti o divergenti del committente. Queste sono riconosciute solo se Idencom acconsente espressamente e per iscritto alla loro applicazione. Tutti gli accordi accessori richiedono la nostra conferma scritta.
§ 2 Offerta
(1) Le offerte contenute nel catalogo prodotti o sul sito Internet di Idencom non sono vincolanti. Sono possibili lievi differenze nell’aspetto o sotto il profilo tecnico. Il catalogo di Idencom perde la propria validità con la pubblicazione di una nuova edizione del catalogo.
(2) Qualora un ordine sia da considerarsi come proposta ai sensi del § 145 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco), possiamo accettarlo entro due settimane dal suo ricevimento.
§ 3 Prezzi
(1) Salvo diverso accordo scritto, i nostri prezzi si intendono in euro franco fabbrica, imballaggio escluso e maggiorati dell’imposta sul valore aggiunto all’aliquota di volta in volta vigente. I costi di imballaggio e di spedizione sono fatturati separatamente.
(2) In caso di consegna in Svizzera e in altri Paesi extra UE, al committente non viene addebitata l’IVA tedesca, ma unicamente il prezzo netto in euro. Gli eventuali dazi o imposte all’importazione sono a carico del committente.
(3) Ci riserviamo variazioni di prezzo che si rendano necessarie a seguito di modifiche di dazi doganali, diritti di importazione ed esportazione, controlli valutari, oscillazioni dei tassi di cambio, merce contingentata (allocation), mercato librario a causa del prezzo imposto, prezzi del giorno, ecc. Gli articoli interessati da variazioni di prezzo sono contrassegnati nelle fatture con *.
(4) In assenza di un accordo su un prezzo fisso, ci riserviamo variazioni di prezzo adeguate dovute a variazioni dei costi salariali, dei materiali e di distribuzione per le forniture effettuate 3 mesi o più dopo la conclusione del contratto.
§ 4 Pagamento
(1) Idencom effettua le forniture in linea di principio solo dietro pagamento anticipato. Il pagamento del prezzo di acquisto deve avvenire esclusivamente sul conto aziendale di Idencom. La detrazione di uno sconto per pagamento in contanti è ammessa solo in presenza di uno specifico accordo scritto. I costi del pagamento sono a carico del committente.
(2) Il prezzo di acquisto è pagabile entro 30 giorni dalla data della fattura.
(3) Durante la mora nel pagamento, Idencom ha il diritto di rifiutare tutte le forniture a tale cliente, anche derivanti da altri rapporti contrattuali, senza che il committente possa per questo far valere nei confronti di Idencom pretese di risarcimento del danno, penali contrattuali o simili.
§ 5 Compensazione e diritti di ritenzione del committente
Il committente ha diritto alla compensazione solo se i suoi controcrediti sono stati accertati con sentenza passata in giudicato o non sono contestati. Il committente è legittimato a esercitare un diritto di ritenzione solo nella misura in cui il suo controcredito si fondi sullo stesso rapporto contrattuale.
§ 6 Termini di consegna e riserva di fornitura
(1) La merce disponibile in magazzino presso Idencom che deve essere spedita su richiesta del committente viene di norma spedita entro 7 giorni di calendario dal pagamento. Le date di consegna vincolanti devono essere concordate per iscritto. Il termine si considera rispettato se la spedizione avviene prima della sua scadenza. Tutti i termini di consegna concordati si intendono con riserva di corretto e tempestivo approvvigionamento di Idencom da parte dei suoi fornitori. Qualora la mancata consegna da parte di Idencom sia comprovatamente dovuta all’impossibilità del suo fornitore, il committente può recedere dal contratto se la data di consegna concordata è superata di oltre 1 mese di calendario. In tal caso sono escluse le pretese di risarcimento del danno per ritardo o impossibilità ovvero inadempimento, anche quelle sorte fino al recesso dal contratto.
(2) Il termine di consegna nei confronti del committente è prorogato di un periodo adeguato in caso di misure nell’ambito di astensioni dal lavoro (sciopero/serrata), di provvedimenti legislativi e delle autorità (restrizioni all’importazione/esportazione) nonché in caso di forza maggiore. In tali casi sono escluse le pretese di risarcimento del danno del committente nei confronti di Idencom per il mancato rispetto della data di consegna.
(3) Idencom si riserva il diritto di effettuare consegne parziali, purché ciò sia ragionevolmente esigibile per il committente e non sia stato espressamente convenuto diversamente. Le consegne parziali si considerano consegne autonome ai fini degli obblighi di pagamento, del passaggio del rischio e degli obblighi di garanzia. Il committente non ha il diritto di rifiutare consegne parziali autonome.
§ 7 Passaggio del rischio
Con la spedizione al committente, e al più tardi con l’uscita dallo stabilimento/dal magazzino, il rischio del perimento fortuito o del deterioramento fortuito della merce passa al committente. Ciò vale indipendentemente dal fatto che la spedizione della merce avvenga dal luogo di adempimento o da chi sostenga le spese di trasporto.
§ 8 Riserva di proprietà
(1) Fino al completo pagamento di tutti i crediti esistenti nei confronti del contraente/cliente, ad es. del prezzo di acquisto comprensivo di tutti i crediti accessori, la merce consegnata resta di proprietà di Idencom Germany GmbH.
(2) Finché la proprietà non gli è ancora stata trasferita, il committente è tenuto a trattare con cura il bene acquistato, a eseguire tempestivamente i lavori di manutenzione e di ispezione e a informare senza indugio per iscritto Idencom qualora l’oggetto consegnato sia sottoposto a pignoramento o ad altri interventi di terzi. Qualora il terzo non sia in grado di rimborsare a Idencom le spese giudiziali e stragiudiziali di un’azione ai sensi del § 771 ZPO (Zivilprozessordnung, codice di procedura civile tedesco), il committente risponde delle spese sostenute da Idencom.
(3) Il committente è autorizzato a rivendere la merce soggetta a riserva di proprietà nel normale svolgimento degli affari, purché, in qualità di rivenditore, concordi con il proprio cliente il pagamento immediato in contanti. Il committente cede fin d’ora a Idencom a titolo di garanzia tale credito per il prezzo di vendita, per l’importo del prezzo di acquisto concordato con Idencom (IVA inclusa). Tale cessione vale indipendentemente dal fatto che il bene acquistato sia stato rivenduto senza o dopo lavorazione. Il committente resta autorizzato alla riscossione del credito anche dopo la cessione. Resta impregiudicata la facoltà di Idencom di riscuotere essa stessa il credito. Idencom non riscuoterà tuttavia il credito finché il committente adempie ai propri obblighi di pagamento con i ricavi incassati, non è in mora nel pagamento e, in particolare, non è stata presentata istanza di apertura di una procedura di insolvenza né vi è sospensione dei pagamenti. Idencom ha il diritto di riscuotere il credito per l’intero importo. Nella misura in cui il ricavato superi il credito arretrato di Idencom, Idencom corrisponde al committente l’importo eccedente entro 14 giorni di calendario.
(4) La lavorazione, la trasformazione o la modifica del bene acquistato da parte del committente avvengono sempre in nome e per conto di Idencom. In tal caso il diritto di aspettativa (Anwartschaftsrecht) del committente sul bene acquistato prosegue sul bene trasformato. Qualora il bene acquistato venga lavorato con altri oggetti non appartenenti a Idencom, Idencom acquisisce la comproprietà del nuovo bene in proporzione al valore oggettivo del bene acquistato rispetto agli altri oggetti lavorati al momento della lavorazione. Lo stesso vale in caso di mescolanza. Qualora la mescolanza avvenga in modo tale che il bene del committente sia da considerarsi come cosa principale, si conviene che il committente trasferisca a Idencom una quota proporzionale di comproprietà e custodisca per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così sorta. A garanzia dei crediti nei confronti del committente, il committente cede a Idencom anche i crediti che gli derivano nei confronti di un terzo dall’unione della merce soggetta a riserva di proprietà con un fondo; Idencom accetta fin d’ora tale cessione.
(5) Idencom si impegna a svincolare, su richiesta del committente, le garanzie a essa spettanti nella misura in cui il loro valore superi di oltre il 20 % i crediti da garantire.
(6) In caso di comportamento del committente contrario al contratto, Idencom ha il diritto di pretendere la restituzione del bene acquistato.
§ 9 Obbligo di denuncia / garanzia
(1) Il committente deve esaminare senza indugio la merce in merito a vizi e caratteristiche. In caso di vizi palesi, questi devono essere denunciati per iscritto a Idencom entro 7 giorni di calendario dalla consegna. Se il committente omette la denuncia, la merce o la prestazione si considera approvata, salvo che si tratti di un vizio non riconoscibile in sede di esame oppure che l’oggetto consegnato o la prestazione o la quantità consegnata si discosti dall’ordine in misura talmente rilevante che Idencom non poteva attendersi un’approvazione.
(2) Il committente si impegna inoltre, entro 14 giorni di calendario dal ricevimento, a esaminare i prodotti in merito a vizi occulti mediante singoli test di funzionamento o, se del caso, un numero adeguato di campioni, e a denunciare senza indugio tali vizi qualora vengano riscontrati. Qualora emerga un vizio occulto, il committente deve denunciarlo senza indugio per iscritto; in caso contrario la merce si considera approvata come conforme al contratto anche in relazione a tale vizio.
(3) Gli obblighi di esame immediato e di denuncia scritta immediata dei vizi sussistono anche dopo un’eventuale riparazione/esecuzione successiva da parte di Idencom.
(4) Se il committente accetta la merce pur essendo a conoscenza di un vizio, gli spettano diritti di garanzia solo se se li riserva espressamente e per iscritto senza indugio dopo il ricevimento della merce.
(5) Idencom può, a propria scelta, riparare la merce contestata, sostituirla in tutto o in parte o consentire al committente il recesso. A Idencom deve sempre essere data la possibilità di procedere all’esecuzione successiva entro un termine adeguato. Se i vizi non vengono eliminati entro un termine adeguato, l’acquirente ha diritto al recesso o alla riduzione del prezzo. Restano impregiudicati i diritti di regresso.
(6) Qualora le circostanze richiedano una restituzione, l’articolo contestato deve essere inviato unitamente a una copia della fattura e con affrancatura sufficiente.
(7) Non sussistono diritti per vizi in particolare in caso di scostamento solo irrilevante dalla qualità concordata, di pregiudizio solo irrilevante all’idoneità all’uso, ovvero qualora i vizi siano riconducibili a un montaggio non corretto o al mancato rispetto delle specifiche delle condizioni tecniche comunicate da Idencom secondo la rispettiva scheda tecnica nonché all’utilizzo di accessori non idonei, o derivino da influssi esterni non presupposti dal contratto. Qualora il committente o terzi eseguano in modo non corretto lavori di riparazione o modifiche, non sussistono parimenti diritti per vizi in relazione a tali interventi e alle conseguenze che ne derivano.
§ 10 Termini di garanzia
Per i contratti di compravendita e d’appalto il termine di garanzia è di 2 anni.
§ 11 Esclusioni di responsabilità
(1) Idencom esclude la responsabilità per violazioni di obblighi dovute a colpa lieve, purché
- ciò non riguardi obblighi contrattuali essenziali o garanzie,
- non si tratti di danni derivanti da lesione della vita, del corpo o della salute,
- restino impregiudicate le pretese ai sensi della legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti (Produkthaftungsgesetz).
(2) In caso di violazioni di obblighi dovute a colpa lieve, Idencom risponde, per quanto riguarda gli obblighi contrattuali essenziali, solo dei danni prevedibili il cui verificarsi deve tipicamente essere messo in conto.
§ 12 Foro competente e legge applicabile
(1) Tra le parti si conviene l’applicazione del diritto tedesco.
(2) Il foro esclusivo per i rapporti giuridici derivanti dal rapporto contrattuale è, nella misura consentita dalla legge, Berlin-Charlottenburg. Il luogo di adempimento per tutte le prestazioni, in particolare anche per il pagamento e la consegna, derivanti dai rapporti commerciali in essere con Idencom GmbH è Berlino.
§ 13 Disposizioni finali
(1) Tutti gli accordi conclusi tra le parti ai fini dell’esecuzione del presente contratto sono riportati per iscritto nel presente contratto.
(2) Qualora singole delle condizioni contrattuali che precedono siano o divengano invalide, ciò non pregiudica la validità delle restanti disposizioni. Le condizioni invalide sono sostituite da disposizioni che si avvicinino il più possibile allo scopo economico del contratto.
IDENCOM Germany GmbH · Schillerstr. 56–58 · D-10627 Berlin
Tel.: +49-30-3988 3931 · E-mail: info@idencom.com
Versione: 07/2024 — Scarica in PDF (in tedesco)
